Dal 1° luglio 2020 è possibile iniziare gli interventi energetici e antisismici delineati dall’articolo 119, D.L. 34/2020 per i quali è consentito fruire della detrazione del 110% dei costi sostenuti.

La norma prevedeva che entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 34/2020 (termine scaduto lo scorso 19 giugno 2020) dovessero essere pubblicati:

  • sia il provvedimento attuativo degli articoli 119 e 121 da parte dell’Agenzia delle entrate (che deve chiarire anche le modalità di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito);
  • sia i requisiti tecnici che gli interventi energetici ed antisismici devono rispettare per potere fruire del “Superbonus” corrispondente ad una detrazione dall’imposta lorda del beneficiario del 110% dei costi sostenuti, fruibile in 5 rate annuali di pari importo.