Vengono definiti “esportatori abituali” i contribuenti che nell’anno precedente o nei 12 mesi precedenti hanno effettuato esportazioni e/o operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari: dal 1° gennaio 2020, quindi, i soggetti passivi Iva che operano con l’estero potranno acquistare beni e/o servizi senza l’applicazione dell’Iva nel limite di un importo (cosiddetto “plafond”) corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate registrate nel 2019 o nei 12 mesi precedenti.

L’articolo 12-septies, D.L. 34/2019 convertito con modificazioni dalla L. 58/2019 (cosiddetto Decreto Crescita) ha introdotto importanti semplificazioni con decorrenza dal 1° gennaio 2020.