Con l’articolo 12-novies, D.L. 34/2019 (Decreto Crescita) l’Agenzia delle entrate ha stabilito che con procedure automatizzate si debba procedere all’integrazione delle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta e, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta, comunichi al cedente/prestatore l’ammontare dell’imposta e della sanzione amministrativa dovuta. ai sensi dell’articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997, nonché degli interessi dovuti.

Con un certo ritardo, attraverso il D.M. Mef del 4 dicembre 2020 è stata data attuazione alla predetta disposizione normativa, rinviando a un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità tecniche per l’integrazione delle fatture elettroniche e per la consultazione ed eventuale modifica, da parte dei contribuenti o dei loro intermediari delegati, dei dati proposti dall’Agenzia, nonché le modalità di comunicazione delle irregolarità per il recupero dell’imposta dovuta e non versata.